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Art. 1 - Denominazione del Congresso
Il Consiglio Nazionale Ingegneri con
la finalità di promuovere l’immagine ed il ruolo dell’ingegnere nella società
indice annualmente il:
“Congresso Nazionale degli
Ordini degli Ingegneri d’Italia
”.
Esso costituisce il momento di sintesi del dibattito politico
della Categoria.
Le risoluzioni congressuali esprimono il documento politico
della Categoria che viene posto alle Istituzioni, alle forze politiche ed alla
società civile.
Art. 2 - Sede, data e articolazione del
Congresso
Il Congresso si svolgerà
nella sede e nei giorni stabiliti dal C.N.I. ed avrà una durata di tre
giorni.
La prima mattina di Congresso sarà dedicata ai saluti delle Autorità
Nazionali e Locali, al saluto del Presidente dell’Ordine ospitante ed alla
relazione del Presidente del C.N.I.
Il pomeriggio sarà libero.
Il secondo
giorno sarà interamente dedicato alle relazioni sul tema congressuale ed agli
interventi dei Presidenti degli Ordini o dei loro delegati.
Il terzo giorno,
nella mattina ed eventualmente nel pomeriggio, sarà dedicato alla stesura finale
della mozione congressuale ed alla sua votazione da parte dell’Assemblea
Congressuale.
L’Assemblea congressuale è costituita dall’insieme dei
Presidenti degli Ordini Provinciali o dai loro delegati.
Non saranno ammesse,
durante il Congresso, riunioni od incontri collaterali di gruppi di partecipanti
al Congresso o riunioni delle Commissioni del C.N.I.
Art. 3 - Organizzazione
L’organizzazione del Congresso sarà curata dal
C.N.I. che si avvarrà per la sola ospitalità logistico-ricettiva e complementare
della collaborazione dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri della sede
prescelta.
Art. 4 - Tema del Congresso
Il tema del Congresso sarà stabilito dal
C.N.I. e sarà di carattere politico per la Categoria ed in sintonia con le
problematiche più emergenti per la Categoria nel momento.
Art. 5 - Finalità
I lavori congressuali, attraverso la discussione delle
tesi esposte nelle relazioni ufficiali ed il conseguente affinamento della
mozione proposta al Congresso dal C.N.I., hanno la finalità di definire e
proclamare il documento di sintesi della strategia politica della
Categoria.
A tal fine il C.N.I., nella sua veste di organismo esponenziale di
Categoria, redigerà una proposta di mozione che verrà inviata, almeno due mesi
prima del Congresso, a tutti gli Ordini Provinciali affinché questi la discutano
nei rispettivi Consigli.
Gli Ordini potranno proporre tempestivamente
eventuali osservazioni di cui il C.N.I. terrà conto nella stesura del documento
che sarà posto a base del dibattito congressuale.
A seguito di tale dibattito
il C.N.I. stenderà la mozione finale che sarà sottoposta a votazione. La mozione
approvata costituisce la risoluzione congressuale.
Art. 6 - Partecipazione al Congresso
Al Congresso partecipano di diritto:
Possono inoltre partecipare senza possibilità di fare interventi,
né di votare:
a) in qualità di Osservatori:
b) in qualità di Accompagnatori:
Art. 7 - Delegati
Sono Delegati al Congresso:
Ogni Presidente non potrà avere più di una delega.
Art. 8 - Votazione
Il diritto di voto spetta al Presidente di ciascun
Ordine in funzione del numero degli iscritti secondo la seguente tabella:
da
1 a 100: 1 voto
da 101 a 250: 2 voti
da 251 a
400: 3 voti
da 401 a 600: 4 voti
da 601 a
800: 5 voti
da 801 a 1.100: 6 voti
da 1.101 a
1.400: 7 voti
da 1.401 a 1.800: 8 voti
da 1.801 a 2.300:
9 voti
da 2.301 a 2.800: 10 voti
e così via sempre con scatti di un
voto ogni 500 iscritti o frazione.
Il Presidente di ciascun Ordine, ovvero il
suo rappresentante delegato ai sensi dell'art. 7, può trasferire con delega
scritta il diritto di voto ad un Consigliere del proprio Ordine o al Presidente
di un altro Ordine.
Le deliberazioni e le decisioni dell'Assemblea sono
adottate a maggioranza di voti espressi, favorevoli o contrari, sempre che tali
voti nel complesso superino la metà del totale dei voti esprimibili dai
partecipanti all'Assemblea.
Nel caso in cui i voti espressi, favorevoli o
contrari, non superino la metà dei voti esprimibili dai partecipanti
all'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza dichiara il mancato esito della
votazione.
Art. 9 - Presidenza del Congresso e
dell’Assemblea
Il Congresso e
l'Assemblea dei delegati sono presieduti dal Presidente del C.N.I. coadiuvato
dal Presidente dell'Ordine ospitante, dal Presidente dell'Ordine organizzatore
del Congresso precedente, dal Presidente dell'Ordine che organizzerà il prossimo
Congresso; queste quattro persone nel loro insieme costituiscono l'Ufficio di
Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza ha la direzione delle discussioni
congressuali con facoltà insindacabile di fissare i tempi e le modalità degli
interventi, nel rispetto del quadro generale dei tempi di svolgimento dei lavori
congressuali così come in programma; ha inoltre la direzione e la responsabilità
delle operazioni di voto.
Il C.N.I. cura la diffusione e l’attuazione della
mozione e riferisce al successivo Congresso circa il suo esito.
Art. 10 - Articolazione dei lavori
congressuali
I lavori congressuali si
articolano nelle seguenti fasi:
I lavori si
svolgono secondo il calendario allegato al presente regolamento, salvo le
variazioni che potranno essere decise dall'Ufficio di Presidenza.
Durante le sessioni saranno ammessi interventi da parte dei
soli partecipanti di diritto, o dei loro delegati, e richiesti chiarimenti sugli
argomenti trattati.
Art. 11 - Attività promozionali
Il C.N.I. curerà l’immagine e tutte le
iniziative promozionali del Congresso a livello Nazionale, avvalendosi a livello
locale della collaborazione dell’Ordine ospitante.
Il C.N.I. provvederà ad
assicurare la massima diffusione delle risoluzioni congressuali.
Art. 12 - Piano
finanziario
Ciascun Ordine contribuisce
all'organizzazione del Congresso Nazionale con un finanziamento costituito da
una quota fissa pari a Euro 340,00 e da una quota di
Euro 340,00
per ogni voto
attribuito secondo la tabella di cui all'art. 8.
Tale
quota da diritto all’iscrizione al Congresso di un numero di persone non
superiore
La quota di partecipazione degli Osservatori, eccedenti quelli ricompresi nella quota di ciascun Ordine, e degli Accompagnatori è di Euro 300,00 . Il C.N.I. integra il piano finanziario con un contributo. I fondi sono raccolti e amministrati dall'Ordine ospitante che si potrà avvalere di eventuali contributi da sponsorizzazioni.
Art. 13 - Atti
Gli atti
del Congresso saranno raccolti in apposito volume pubblicato a cura e spese
dell’Ordine ospitante.
Il volume sarà inviato al
C.N.I., agli Ordini Provinciali degli Ingegneri e, a pagamento, agli altri
partecipanti al Congresso ed agli iscritti agli Ordini Provinciali che ne
facciano richiesta.