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NOVITA' - Applicazione delle tariffe e Decreto Bersani

firma.jpg]Con riferimento al tema delle Tariffe ed alla Legge n° 248 del 04.08.2006 di conversione del D.L. n° 223 del 04.07.2006 (cosiddetto "Decreto Bersani"), il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Oristano e gli Ordini degli Ingegneri della Sardegna riuniti in Federazione, ritengono, congiuntamente al C.N.I,. che le stazioni appaltanti che affidano incarichi di ingegneria di cui all’art.90 del D.Lgs. n° 163/06 dovranno continuare a porre a base della procedura per l’affidamento i  corrispettivi indicati dal combinato disposto della legge n. 143/49 e del D.M. 4.4.2001, secondo le puntuali argomentazioni di cui alla circolare del C.N.I. n. 22/XVII sessione del 18.9.2006, con l’avvertenza che il corrispettivo risultante dall’eventuale ribasso dovrà essere conforme a detto D.M., salvo il disposto dell’art. 4 comma 12bis della Legge n° 155/89 che consente, per i soggetti aggiudicatori in esso indicati, un ribasso massimo ammissibile del 20%.

Con nota del 4.10.2006 , la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri ha pertanto diffidato tutte le Stazioni Appaltanti della nostra Regione dall'adottare provvedimenti in difformità da quanto sopra descritto; in difetto, gli Ordini Provinciali saranno costretti ad impugnare nelle sedi competenti i suddetti provvedimenti.

Si invitano pertanto tutti gli iscritti a vigilare in merito, con preghiera di riferire a questo Ordine, anche a mezzo e-mail (segreteria@ording.or.it), o fax (0783.2173890), eventuali bandi o affidamenti con applicazione di sconti superiori a quelli consentiti dalle vigenti leggi e/o altri comportamenti delle Stazioni Appaltanti in qualche modo lesivi della nostra dignità professionale.

ULTIM'ORA

La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 352 del 13.10.2006, ha riconosciuto la validità delle tariffe professionali per i progettisti nell'ambito dei lavori pubblici, di cui al D.M. 4.4.2001, negando quindi, in questo ambito, l'applicabilità delle norme di cui al «decreto Bersani» (L. 248/2006) che aveva disposto l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime.
Secondo i giudici della Consulta, la suddetta abrogazione opera solamente a far data dall'entrata in vigore del decreto Bersani (4.7.2006), e dunque non incide sulla validità delle tariffe previste dal D.M. 4.4.2001.

In tal modo la Corte rafforza gli orientamenti già espressi dai Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri che, con recenti circolari, hanno escluso che l'abolizione dei minimi tariffari si applichi ai rapporti con gli enti pubblici, vista la perdurante validità della L. 166/2002. Detta legge, facendo seguito ad una pronuncia del TAR che aveva annullato il decreto 4.4.2001, ha infatti fornito alle tariffe un riconoscimento legislativo, che consente al decreto stesso di non essere abrogato dalla L. 248/2006.